Sez. L, Sentenza n. 5583 del 18/06/1996 (Rv. 498144 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Principio di tassatività degli illeciti disciplinari - Portata - Limiti - Distinzione tra violazione di regole relative all'organizzazione del lavoro e comportamenti manifestamente contrari agli interessi dell'azienda o degli altri lavoratori - Necessità - Fattispecie relativa a minacce nei confronti di un compagno di lavoro. .
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
In tema di sanzioni disciplinari nell'ambito del rapporto di lavoro, il principio della tassatività degli illeciti non può essere inteso nel senso rigoroso, imposto per gli illeciti penali dall'art. 25, secondo comma, Cost., dovendosi invece distinguere tra illeciti relativi alla violazione di prescrizioni strettamente attinenti all'organizzazione aziendale ed ai modi di produzione, per lo più ignote alla collettività e quindi conoscibili solo se espressamente previste, e quelli costituiti da comportamenti manifestamente contrari agli interessi dell'impresa o dei lavoratori, per i quali non è invece necessaria la specifica inclusione nel codice disciplinare. (Sulla base del riportato principio la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva dichiarato la nullità, per la ritenuta genericità delle pertinenti previsioni del codice disciplinare, di provvedimento disciplinare di tre giorni di sospensione per minacce rivolte ad un compagno di lavoro in occasione di uno sciopero al fine di far partecipare lo stesso alla manifestazione).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)