Sez. L, Sentenza n. 3614 del 08/04/1998 (Rv. 514350 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ | Infortuni sul lavoro - Richiesta di indennizzo - Rigetto in sede amministrativa per ritenuta non assoggettabilità dell'attività lavorativa ad assicurazione - Domanda giudiziale - Richiesta di prova al riguardo con il ricorso introduttivo - Necessità - Omissione - Conseguenze - Decadenza - Deduzione probatoria successiva - Inammissibilità - Rilevanza in appello della sola indispensabilità della prova - Insussistenza - Ammissione d'ufficio della prova - Esclusione - Fattispecie relativa a decisione della causa nel merito da parte della Cassazione per l'insussistenza di altre prove, oltre quella testimoniale inammissibile, sulla dedotta adibizione della lavoratrice in via non occasionale a macchina fotocopiatrice.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ
Qualora l'INAIL nella fase amministrativa abbia esplicitamente escluso l'indennizzabilità di un infortunio per l'inesistenza dell'obbligo assicurativo, in relazione all'attività lavorativa svolta dall'interessato, questi è tenuto ad indicare con il ricorso introduttivo del giudizio i mezzi di prova necessari per provare la sussistenza di uno dei rischi specifici comportanti la copertura assicurativa e, ove a ciò non provveda, incorre in una decadenza che non gli consente di proporre l'istanza probatoria in un momento successivo, né il giudice di appello può procedere all'ammissione della prova, non tempestivamente dedotta dall'interessato, sulla base della ritenuta indispensabilità della stessa, in riferimento alle previsioni dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., le quali non attribuiscono al giudice di appello, soltanto in base all'indispensabilità del mezzo di prova, la facoltà di porre rimedio, con l'esercizio dei suoi poteri di ufficio, alle decadenze già intervenute. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata e ha provveduto nel merito, rigettando la domanda, poiché la circostanza relativa alla utilizzazione non occasionale di una macchina fotocopiatrice da parte della lavoratrice, che avrebbe comportato la tutela assicurativa, non risultava avere avuto altri supporti probatori oltre quelli della prova testimoniale per la quale la medesima ricorrente era incorsa in decadenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 1, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)