Sez. L, Sentenza n. 5590 del 09/06/1994 (Rv. 486955 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Prova - Poteri del giudice | Potere di disporre d'ufficio mezzi istruttori - Esercizio - Condizioni - Preclusioni o decadenze delle parti - Irrilevanza.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Prova - Poteri del giudice
Nel rito del lavoro, che, per la particolare natura dei rapporti controversi, tende a contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità reale, il potere del giudice di disporre d'ufficio mezzi istruttori - che presuppone l'incertezza o l'incompletezza del materiale probatorio acquisito, e non sia già l'esistenza di oggettive e non imputabili difficoltà di una delle parti nell'acquisizione delle prove - può essere esercitato, in presenza di significativi dati di indagine, anche se la parte onerata della prova sia incorsa in preclusioni e decadenze, ed anche su sollecitazione di quest'ultima, dovendo essere escluso solo in presenza di una precisa volontà della parte di non esperire una determinata prova.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)