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Sez. 2, Sentenza n. 5844 del 12/11/1979 (Rv. 402505 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA (ALIUD PRO ALIO) - IN GENERE - REQUISITI - FATTISPECIE (VENDITA DI UNA CALDAIA E DI UN BRUCIATORE; CONSEGNA DI UN BRUCIATORE INADATTO AD EROGARE LA QUANTITA DI CALORE NECESSARIO; ALIUD PRO ALIO).*
Stato
decisa il 1979-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402505-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA (ALIUD PRO ALIO) - IN GENERE - REQUISITI - FATTISPECIE (VENDITA DI UNA CALDAIA E DI UN BRUCIATORE; CONSEGNA DI UN BRUCIATORE INADATTO AD EROGARE LA QUANTITA DI CALORE NECESSARIO; ALIUD PRO ALIO).*

Si ha consegna di aliud pro alio, che da luogo all'ordinaria Azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, a norma dell'art 1453 cod civ, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione, cui sono soggette le azioni ex art 1490 e 1497 cod civ, non solo nell'ipotesi in cui la cosa consegnata appartenga a un genere del tutto diverso, ma anche quando la cosa difetti delle particolari qualita necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale o a quella altra funzione che le parti abbiano assunto come essenziale. Infatti, la Mancanza di tali caratteristiche, specie se riguardino macchine o apparecchiature, rende la cosa diversa non solo qualitativamente, ma anche funzionalmente, cosi da togliere alla stessa la idoneita alla destinazione specifica, facendola degradare in una sottospecie del tutto differente da quella dedotta in contratto. (nella specie, la suprema Corte, alla stregua del principio esposto in massima, ha ritenuto che correttamente il giudice dell'appello aveva ravvisato una consegna di aliud pro alio nella vendita di una caldaia e di un bruciatore, dedotti nel contratto come complesso unitario, cui era seguita la fornitura di un bruciatore inadatto a erogare la quantita di calore necessario). (Conf 1521/71, mass n 351878).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)