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Sez. 3, Sentenza n. 4816 del 09/11/1977 (Rv. 388419 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - ATTO DI PROSECUZIONE DELLA CAUSA - NATURA DI ATTO DI RIASSUNZIONE - FORMA DI CITAZIONE O COMPARSA - IRRILEVANZA - NUOVA ISCRIZIONE A RUOLO - ININFLUENZA - NATURA DI ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388419-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - ATTO DI PROSECUZIONE DELLA CAUSA - NATURA DI ATTO DI RIASSUNZIONE - FORMA DI CITAZIONE O COMPARSA - IRRILEVANZA - NUOVA ISCRIZIONE A RUOLO - ININFLUENZA - NATURA DI ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*

L'atto processuale, rivolto alla prosecuzione di una causa cancellata dal ruolo e contenente tutti i requisiti indicati dallo art 125 disp att cod proc civ ha la natura di atto riassuntivo di un precedente giudizio, anche se sia stata adottata la Forma della citazione, in luogo di quella della comparsa, prescritta dalla citata norma ed ancorche si sia proceduto ad una nuova iscrizione a ruolo, non richiesta dal successivo art 126. Esso non ha pertanto, la natura di un nuovo atto introduttivo del giudizio, (applicazione ad un atto di riassunzione nel giudizio d'appello, a cui il giudice d'appello - con sentenza confermata dalla suprema Corte - aveva negato - i caratteri del nuovo atto d'impugnazione, inammissibile perche tardivo). (Conf 439/74, mass n 368151).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 342, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 126, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)