Sez. 1, Sentenza n. 6656 del 06/12/1982 (Rv. 424293 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I FURTI - PREVISIONE DELL'ADOZIONE DI DETERMINATE MISURE DI SICUREZZA DA PARTE DELL'ASSICURATO - INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO - CONSEGUENZE ED EFFETTO.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I FURTI - PREVISIONE DELL'ADOZIONE DI DETERMINATE MISURE DI SICUREZZA DA PARTE DELL'ASSICURATO - INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO - CONSEGUENZE ED EFFETTO.*
Le clausole che, in un contratto di Assicurazione contro i furti, subordinano la garanzia assicurativa all'adozione di determinate misure di sicurezza concernono non già la limitazione di responsabilità dell'assicuratore, bensì l'individuazione e la delimitazione del rischio, ponendosi quelle misure come presupposto di operatività della garanzia, per l'ipotesi che il furto venga commesso proprio con le modalità che la previsione di dette misure è intesa a prevenire, e pertanto la mancata adozione di esse da parte dell'assicurato non vale a liberare l'assicuratore dall'Obbligo della sua prestazione ove il furto sia stato, invece, commesso con modalità del tutto diverse. (V 3905/80, mass nn 407788 e 407789).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)