Sez. 4, Sentenza n. 11032 del 03/05/1984 Ud. (dep. 14/12/1984) Rv. 167066 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - COLPA DELL'INFORTUNATO - COLPA DEGLI IMPRENDITORI, DIRIGENTI E PREPOSTI - CASI DI CONCORSO DI COLPA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - COLPA DELL'INFORTUNATO - COLPA DEGLI IMPRENDITORI, DIRIGENTI E PREPOSTI - CASI DI CONCORSO DI COLPA.*
Le norme sulla prevenzione degli infortuni hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità fisica intrinsecamente connaturati alla esecuzione di talune attività lavorative, anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali imprudenze e disattenzioni degli operai subordinati, la cui incolumità deve essere sempre protetta con appropriate cautele; solo se il lavoratore pone in essere una condotta inopinabile, esorbitante dal procedimento di lavoro ed incompatibile con il sistema di lavorazione oppure si renda inosservante di precise Disposizioni antinfortunistiche è configurabile la colpa dell'infortunato nella produzione dell'evento, con esclusione, in tutto o in parte, della responsabilità penale degli imprenditori, dei dirigenti e dei preposti nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. (Conf mass n 144528; (Conf mass n 154868).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 55, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)