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Sez. U, Sentenza n. 2170 del 06/05/1978 (Rv. 391556 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE PRIMARIA - SCUOLE MATERNE (ASILI INFANTILI) - GESTIONE DA PARTE DI UN COMUNE - NATURA PUBBLICISTICA - CONDIZIONI - NATURA PRIVATISTICA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - NATURA.*
Stato
decisa il 1978-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391556-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE PRIMARIA - SCUOLE MATERNE (ASILI INFANTILI) - GESTIONE DA PARTE DI UN COMUNE - NATURA PUBBLICISTICA - CONDIZIONI - NATURA PRIVATISTICA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - NATURA.*

L'attivita di gestione di una scuola materna da parte di un comune, indipendentemente dalla sua correlazione con i fini istituzionali dell'ente, rimane di natura pubblicistica nel caso in cui essa si svolga nell'ambito dell'organizzazione tipica e fondamentale dello ente, con gli strumenti propri dell'Azione amministrativa e in considerazione esclusiva dei fini sociali che le sono propri; la stessa attivita acquista, invece, natura privatistica nel caso in cui l'ente, per il suo Esercizio, si avvalga di un'organizzazione distinta (rispetto a quella sua tipica), normalmente caratterizzata dalla presenza di organi direttivi dotati di ampi poteri deliberativi e di ampia liberta d'Azione, dalla massima semplificazione delle procedure, da una notevole attenuazione dei controlli, da una piu o meno completa autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile, e costituisce il mezzo per realizzare, oltre che determinati fini d'interesse generale, il procacciamento di entrate remunerative dei costi, attraverso una gestione di tipo imprenditoriale. Correlativamente i rapporti di lavoro costituiti con i dipendenti hanno natura pubblicistica o privatistica, secondo che essi si svolgano in funzione di un'attivita dell'uno o dell'altro tipo. (Conf 5523/77, mass n 389163; (Conf 4838/77, mass n 388445; (Conf 1392/76, mass n 380101).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)