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Sez. 2, Sentenza n. 6742 del 15/11/1986 (Rv. 448878 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE (NOZIONE E DISTINZIONE) - PATTUIZIONE NELL'INTERESSE ESCLUSIVO DI UNO SOLO DEI CONTRAENTI - AMMISSIBILITÀ - RINUNCIA DELLA PARTE INTERESSATA - AMMISSIBILITÀ - PATTUIZIONE IMPLICITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1986-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448878-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE (NOZIONE E DISTINZIONE) - PATTUIZIONE NELL'INTERESSE ESCLUSIVO DI UNO SOLO DEI CONTRAENTI - AMMISSIBILITÀ - RINUNCIA DELLA PARTE INTERESSATA - AMMISSIBILITÀ - PATTUIZIONE IMPLICITA - PRESUPPOSTI.*

In conformità al principio generale dell'autonomia contrattuale la condizione (sospensiva o risolutiva) può essere convenuta nell'interesse esclusivo di uno solo dei contraenti, il quale resta, di conseguenza, libero di avvalersene o di rinunciarvi, senza possibilità per la controparte di ostacolarne la volontà. Una siffatta condizione, anche se non stipulata espressamente, può scaturire per implicito come corollario indefettibile dello scopo propostosi dalle parti, quando la sua Determinazione, nell'interesse dell'unico contraente chiamato a sopportare un preciso Onere economico, promani da una corretta valutazione dell'intero rapporto negoziale. (Conf 3025/82, mass n 420955; (Conf 3740/79, mass n 400174; (Conf 135/77, mass n 383633).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)