Sez. 2, Sentenza n. 5757 del 20/12/1989 (Rv. 464662 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - IN GENERE - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONDIZIONE NELL'INTERESSE DI UNA SOLA DELLE PARTI - AMMISSIBILITÀ - RINUNZIA - FORMA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - IN GENERE - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONDIZIONE NELL'INTERESSE DI UNA SOLA DELLE PARTI - AMMISSIBILITÀ - RINUNZIA - FORMA.*
Per il principio dell'autonomia contrattuale, la condizione sospensiva o risolutiva può essere convenuta ad interesse esclusivo di uno solo dei contraenti, il quale resta di conseguenza libero di avvalersene o di rinunciarvi, senza possibilità per la controparte di ostacolarne la volontà. Tale rinunzia, anche quando trattasi di condizione apposta ad un contratto traslativo o costitutivo di diritti reali immobiliari, non deve necessariamente risultare da atto scritto, ma può essere desunta anche da facta concludentia (nella specie, la Corte suprema ha confermato la decisione dei giudici di merito che hanno considerata rinuncia alla condizione dell'ottenimento del certificato di abitabilità, apposta in un contratto preliminare di vendita immobiliare a favore esclusivo del promissario acquirente, la domanda giudiziale proposta da quest'ultimo di esecuzione del contratto in Forma specifica ex art. 2932 cod. civ.). (V 6742/86, mass n 448878; (Conf 95/84, mass n 432348; (Conf 2412/82, mass n 420284).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)