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Sez. 2, Sentenza n. 3740 del 03/07/1979 (Rv. 400174 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONE SOSPENSIVA O RISOLUTIVA - PATTUIZIONE NELLO INTERESSE ESCLUSIVO DI UNO SOLTANTO DEI CONTRAENTI - AMMISSIBILITA - FACOLTA DI RINUNCIA DA PARTE DEL CONTRAENTE NEL CUI INTERESSE SIA POSTA LA CONDIZIONE - AMMISSIBILITA - FORMA SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RINUNCIA TACITA - AMMISSIBILITA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1979-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400174-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONE SOSPENSIVA O RISOLUTIVA - PATTUIZIONE NELLO INTERESSE ESCLUSIVO DI UNO SOLTANTO DEI CONTRAENTI - AMMISSIBILITA - FACOLTA DI RINUNCIA DA PARTE DEL CONTRAENTE NEL CUI INTERESSE SIA POSTA LA CONDIZIONE - AMMISSIBILITA - FORMA SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RINUNCIA TACITA - AMMISSIBILITA - REQUISITI.*

Le parti, nella loro autonomia contrattuale, possono escludere che all'evento dedotto in condizione sia ineluttabilmente subordinata la efficacia del vincolo obbligatorio per tutti i contraenti; percio, e pienamente ipotizzabile una condizione sospensiva o risolutiva pattuita nell'interesse esclusivo di uno soltanto dei contraenti, il quale ha, quindi, la facolta di rinunziarvi, sia prima che dopo l'avveramento o il non avveramento della condizione, senza che la controparte possa, comunque, ostacolarne la volonta. Siffatta rinunzia, anche quando trattasi di condizione apposta ad un contratto traslativo o costitutivo di diritti reali immobiliari, non deve risultare necessariamente da atto scritto, e puo essere compiuta anche in modo tacito, ma e, tuttavia, necessario che, in tal caso, risulti da un comportamento dell'interessato concludente ed incompatibile con la volonta di avvalersi della condizione, per cui il solo dubbio sulla rinunzia ne giustifica l'esclusione. (V 883/77, mass n 384493; (V 1105/77, mass n 384753; (Conf 135/77, mass n 383633).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)