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Sez. 3, Sentenza n. 38860 del 28/09/2001 Cc. (dep. 30/10/2001) Rv. 220198 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti - Stato di assoluta indigenza - Ricavabilità dall'ammissione al gratuito patrocinio - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220198-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI

In tema di disciplina degli arresti domiciliari, l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti in caso di assoluta indigenza non può basarsi sulla semplice circostanza dell'avvenuta ammissione dell'imputato al gratuito patrocinio, e ciò pur accedendo ad una nozione di "assoluta indigenza", di cui alla legge 29 marzo 2001 n. 134, non in senso esclusivamente pauperistico, ma correlata alle indispensabili esigenze di vita che ricomprendono le spese per vitto, alloggio, vestiario, educazione e tutela della salute dei membri della famiglia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)