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Sez. 6, Sentenza n. 4876 del 20/01/2015 Cc. (dep. 02/02/2015) Rv. 262161 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Motivi di lavoro - Autorizzazione ad allontanarsi - Presupposti - Assoluta indigenza - Criteri di valutazione.
Stato
decisa il 2015-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262161-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI

In tema di disciplina degli arresti domiciliari, la condizione di assoluta indigenza dell'imputato, cui la legge subordina l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di arresto per esercitare un'attività lavorativa, non può essere automaticamente esclusa nè a causa della nomina di un secondo difensore di fiducia, in quanto la limitazione della libertà personale può indurre l'interessato e la sua famiglia ad attivarsi (con ricorso a prestiti ecc.) in modo peculiare rispetto alle ordinarie esigenze di vita, onde garantire l'esercizio più ampio del diritto di difesa, né in ragione della astratta possibilità per il coniuge di trovare lavoro, avuto riguardo agli obblighi di assistenza materiale e di mantenimento, penalmente sanzionati, che gravano sull'imputato quale padre e marito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)