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Sez. L, Sentenza n. 3220 del 19/04/1990 (Rv. 466704 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEI RELATIVI ESTREMI E DEL REQUISITO REDDITUALE - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELLA DURATA - DIVIETO - LIMITAZIONE DELLA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA PENSIONE MATURATA SINO ALLA DATA DELLA CERTIFICAZIONE RELATIVA AL REDDITO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466704-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEI RELATIVI ESTREMI E DEL REQUISITO REDDITUALE - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELLA DURATA - DIVIETO - LIMITAZIONE DELLA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA PENSIONE MATURATA SINO ALLA DATA DELLA CERTIFICAZIONE RELATIVA AL REDDITO - INAMMISSIBILITÀ.*

Poiché la sospensione della pensione di Invalidità in ipotesi di superamento da parte del titolare di una certa soglia minima di reddito non incide sull'accertata sussistenza del diritto, ma determina soltanto la temporanea inesistenza della prestazione pensionistica, il giudice del merito, accertata che la detta soglia non sia stata superata e che esista quindi, in concorrenza degli altri requisiti per il conseguimento della pensione, anche quello reddituale come previsto dall'art. 8 legge 638 del 1983, deve riconoscere il diritto a pensione, astenendosi dallo stabilirne la durata e così senza potere limitare la condanna al pagamento della pensione maturata sino alla data della certificazione relativa al reddito, in quanto l'eventuale venir meno di detto requisito successivamente alla statuizione giudiziale rientra nella fase amministrativa del rapporto durante la quale l'i.N.P.S., accertato il venir meno del requisito stesso, può procedere di ufficio alla sospensione della prestazione pensionistica. (V 371/89, mass n 461500; (V 824/89, mass n 461847).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)