Sez. 6, Sentenza n. 855 del 09/03/1999 Cc. (dep. 07/04/1999) Rv. 213668 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI | Interesse nel procedimento - Riferimento al concetto di definizione della controversia in modo favorevole alla sfera patrimoniale del magistrato - Necessità - Sussistenza - Possibile riferimento a tipi di interessi diversi da quello patrimoniale - Esclusione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI
Il motivo di ricusazione previsto per il caso in cui il giudice abbia interesse nel procedimento (art. 36 lett. a) deve circoscriversi all'influenza che per la sfera patrimoniale del magistrato (intesa in senso lato) possa avere la soluzione in un certo senso della controversia. Non può, pertanto, ricomprendersi nella nozione di interesse nel procedimento quello "politico" o "ideologico" - peraltro introdotto dal ricorrente con la generica dizione lessicale di "accanimento giudiziario", in una materia che, per derogare al principio del giudice naturale, non tollera interpretazioni estensive o analogiche -, trattandosi di fenomeno indifferenziato, comune a ogni cittadino, in quanto partecipe della "polis". Perché questo interesse non prevalga sull'imparzialità del giudicante, l'ordinamento predispone gli strumenti normativi diretti alla scelta e alla formazione professionale del magistrato, le regole deontologiche e l'istituto della responsabilità disciplinare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)