diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 263 del 17/01/1986 (Rv. 443899 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - AZIONE DI PAGAMENTO ESERCITATA CONTRO PIÙ CONVENUTI - PROCURA RILASCIATA DA UN CONVENUTO AL DIFENSORE PER RESISTERE ALLA DOMANDA ATTRICE - POTERE DEL DIFENSORE DI FAR VALERE NEI CONFRONTI DELL'ALTRO CONVENUTO UN RAPPORTO AUTONOMO E DISTINTO DA QUELLO DEDOTTO IN GIUDIZIO DALL'ATTORE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - NULLITÀ DELLA DOMANDA.*
Stato
decisa il 1986-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443899-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - AZIONE DI PAGAMENTO ESERCITATA CONTRO PIÙ CONVENUTI - PROCURA RILASCIATA DA UN CONVENUTO AL DIFENSORE PER RESISTERE ALLA DOMANDA ATTRICE - POTERE DEL DIFENSORE DI FAR VALERE NEI CONFRONTI DELL'ALTRO CONVENUTO UN RAPPORTO AUTONOMO E DISTINTO DA QUELLO DEDOTTO IN GIUDIZIO DALL'ATTORE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - NULLITÀ DELLA DOMANDA.*

In presenza di un'Azione di pagamento esercitata nei confronti di più convenuti, la procura che uno di questi ultimi rilasci al difensore, al solo fine di resistere alla pretesa attrice, non lo abilita ad introdurre, contro l'altro convenuto, una domanda che sia rivolta ad ottenere il rimborso delle somme, eventualmente dovute all'attore, sulla base di un rapporto autonomo e distinto rispetto a quella dedotto in giudizio dall'attore medesimo. Pertanto, qualora tale domanda venga sottoscritta dal suddetto difensore, il relativo atto, per difetto di "ius postulandi", è affetto da radicale nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado, e questa nullità non può restare esclusa da una successiva ratifica del "dominus", vertendosi in tema di vizio preclusivo della valida Costituzione del rapporto processuale, rispetto al quale non sono applicabili i principi che operano nel mandato come contratto di diritto sostanziale. (V 1300/83, mass n 426086; (V 1472/81, mass n 412142; (V 120/80, mass n 403502; (V 4258/79, mass n 400773).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)