Sez. 3, Sentenza n. 1472 del 16/03/1981 (Rv. 412142 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - GIUDIZIO PROMOSSO A MEZZO DI DIFENSORE PRIVO DI VALIDA PROCURA - RAPPORTO PROCESSUALE - INVALIDITA - RATIFICA - CONFERIMENTO DELLA PROCURA IN APPELLO - IRRILEVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - GIUDIZIO PROMOSSO A MEZZO DI DIFENSORE PRIVO DI VALIDA PROCURA - RAPPORTO PROCESSUALE - INVALIDITA - RATIFICA - CONFERIMENTO DELLA PROCURA IN APPELLO - IRRILEVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
Costituendo la procura ad litem il presupposto della valida Costituzione del rapporto processuale, il giudizio iniziato a mezzo di difensore privo di valida procura comporta l'inesistenza giuridica dell'atto introduttivo ed impedisce l'instaurazione del rapporto processuale, senza che tale difetto iniziale del mandato possa rimanere superato dalla ratifica intervenuta con il conferimento della procura in appello, con la conseguenza che - pur in Mancanza di uno specifico motivo di gravame - trattandosi di inesistenza, cui non e applicabile il principio della conversione dei motivi di nullita in motivi di gravame, il predetto difetto puo essere non solo eccepito, ma anche rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (Conf 120/80, mass n 403502; (Conf 4258/79, mass nn 400773 e 400774).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)