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Sez. 3, Sentenza n. 12819 del 19/11/1999 (Rv. 531284 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE | Responsabilità nei confronti del danneggiato per mala gestio - Illiquidità del credito - Obbligo di mettere a disposizione il massimale di polizza - Esclusione - Conseguenze - Responsabilità inframassimale, oltre interessi dalla domanda.
Stato
decisa il 1999-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531284-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE

Non sussiste la responsabilità per mala gestio dell'assicuratore che, in mancanza di esigibilità del credito, non ancora liquidato, non mette a disposizione del danneggiato il massimale di polizza e quindi l'assicuratore, pur se ha sostenuto la difesa dell'assicurato, è responsabile inframassimale con gli interessi dalla domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)