Sez. 3, Sentenza n. 4867 del 14/05/1998 (Rv. 515443 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE | Mala Gestio - Responsabilità contrattuale nei confronti dell'assicurato - Configurabilità - Condizioni - Richiesta risarcitoria - Diligenza e buona fede nella valutazione della fondatezza - Conoscenza - Domanda espressa e specifica dell'assicurato - Necessità - Esclusione.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE
Per il sorgere della responsabilità contrattuale dell'assicurazione nei confronti dell'assicurato per "mala gestio" è sufficiente, indipendentemente da una specifica ed espressa domanda di questi, che sia stata messa in grado di valutare, usando l'ordinaria diligenza e osservando gli obblighi di correttezza e buona fede, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato, conosciuta in qualsivoglia modo, come nel caso di raccomandata ai sensi dell'art. 22 legge 24 dicembre 1969 n. 990, o condanna al pagamento della provvisionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)