Sez. 3, Sentenza n. 3362 del 18/04/1997 (Rv. 503793 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE | "Mala gestio" - Responsabilità dell'assicuratore - Valutazione - Criteri.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE
In tema di assicurazione della responsabilità civile per danni prodotti a terzi dalla circolazione di veicoli, anche prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969 n. 990, la responsabilità dell'assicuratore per "mala gestio" non doveva valutarsi alla stregua dell'esito del giudizio, ma con riferimento alla situazione preesistente ed alla probabilità dell'esito della lite secondo un parametro di diligenza media propria di un assicuratore, tenendo conto di ogni circostanza ivi compresa quella dell'incertezza della lite sull'"an" e sul "quantum".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)