Sez. L, Sentenza n. 7041 del 28/03/2011 (Rv. 616745 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Contratto di lavoro all'estero - Trattamento economico e normativo - Indennità di trasferta - Effettiva natura - Rilevanza ai fini contributivi.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Nel caso di contratto di lavoro all'estero autorizzato dal Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 2, quarto comma, lett. b) del d.l. 31 luglio 1987, n. 317, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 398, - per il quale il trattamento economico e normativo offerto non deve essere inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore e deve essere distintamente prevista l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro - le somme indicate nella busta paga come indennità di trasferta sono assoggettabili a contribuzione previdenziale solo ove non abbiano natura di rimborso spese ma natura retributiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/07/1987 num. 317 art. 2 com. 4 lett. B, Legge 03/10/1987 num. 398 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)