Sez. L, Sentenza n. 1272 del 09/02/1994 (Rv. 485246 - 01)
Spese giudiziali civili - Procedimenti speciali - Sequestro e misure cautelari | Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. - Ordinanza di rigetto dell'istanza di reintegrazione sul posto di lavoro e di fissazione dell'udienza per il merito - Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali - Inammissibilità - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Proponibilità.
Spese giudiziali civili - Procedimenti speciali - Sequestro e misure cautelari
L'ordinanza con la quale il pretore rigetta l'istanza del lavoratore licenziato, proposta col ricorso introduttivo del giudizio di merito per ottenere in via urgente, ex art. 700 cod. proc. civ., la reintegrazione nel posto di lavoro, e fissa nel contempo l'udienza per la trattazione del merito stesso, è provvedimento che non può contenere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese afferenti all'incidente cautelare, atteso che non chiude il procedimento davanti al giudice adito e, in ipotesi opposta, è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., quale rimedio idoneo a far valere l'illegittimità di siffatta pronuncia di condanna, avente contenuto decisorio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)