Sez. 3, Sentenza n. 6545 del 20/12/1985 (Rv. 443614 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE - MANTENIMENTO DI UN UFFICIO AL DI FUORI DELLA SEDE ASSEGNATA - RICORSO AD ESPEDIENTI PUBBLICITARI LESIVI PER LA DIGNITÀ PROFESSIONALE - DIVERSITÀ DI EFFETTI.*
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE - MANTENIMENTO DI UN UFFICIO AL DI FUORI DELLA SEDE ASSEGNATA - RICORSO AD ESPEDIENTI PUBBLICITARI LESIVI PER LA DIGNITÀ PROFESSIONALE - DIVERSITÀ DI EFFETTI.*
Il fatto che il notaio tenga fuori della Sede assegnatagli, invece di un semplice recapito, un ufficio-studio stabilmente costituito, nel quale riceva il pubblico e compia Atti del suo ministero, integra, di per sè, infrazione alla disposizione dell'art. 26 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, mentre, per aversi violazione degli art. 147 della stessa legge e 14 del R.d. 14 luglio 1937 n. 1666, occorre un plus di comportamento, caratterizzato da attività disdicevole consistente nel ricorso a mezzi di pubblicità o di richiamo, all'ausilio di procacciatori, a riduzioni di tariffe o ad altri espedienti tali da risultare lesivi della dignità e reputazione dello stesso professionista e del decoro e del prestigio della classe notarile. (V 355/67 mass n 326236).*
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 26, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/07/1937 num. 1666 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)