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Sez. 3, Sentenza n. 3816 del 30/03/1995 (Rv. 491563 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Mantenimento di un ufficio al di fuori della sede assegnata - Concorrenza illecita con possibilità di sviamento di clientela in danno dell'effettivo titolare di quella sede - Infrazione disciplinare contemplata dall'art. 147 della legge n. 89 del 1913 - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491563-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

Il notaio che dopo il trasferimento in altra sede ubicata nello stesso distretto mantenga nella sede precedente nonostante l'immissione del suo successore, uno studio e cioè una struttura organizzativa per lo svolgimento in modo stabile e continuativo dell'attività professionale, così contravvenendo al disposto dell'art. 26 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, incorre nella più grave infrazione disciplinare contemplata dall'art. 147 della legge medesima, qualora il fatto in relazione alle circostanze del caso concreto di traduca in concorrenza illecita con possibilità di sviamento della clientela in danno all'effettivo titolare di quella sede, essendo consentito al medesimo di predisporre nell'ambito del distretto, al di fuori della sede assegnatagli, semplici recapiti, destinati ad una sua presenza non continua, né con orari prestabiliti, ma meramente occasionale su richiesta, di volta in volta degli interessati.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 26, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1914 num. 1326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)