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Sez. 1, Sentenza n. 1606 del 15/03/1995 Cc. (dep. 30/05/1995) Rv. 201450 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine | Richiesta di riesame avanzata in tempi diversi da più coindagati - Arrivo degli atti relativi ai primi richiedenti, comprensivi anche di atti concernenti gli altri - Automatica decorrenza del termine per la decisione anche nei loro confronti - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201450-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine

Quando più coindagati raggiunti da provvedimenti applicativi di misura cautelare abbiano avanzato richieste di riesame in tempi diversi, l'arrivo all'organo cui è demandata la decisione sugli atti relativi ai primi richiedenti non vale a far decorrere, quantunque essi siano comprensivi di quelli concernenti gli altri, anche nei confronti di questi ultimi il termine fissato dall'art. 309, comma nono, cod.proc.pen., essendo necessario a tal fine che il Tribunale riceva o gli atti specificamente riguardanti costoro, ovvero notizia che tutti gli atti indispensabili al riesame anche nei loro riguardi sono già in suo possesso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)