Sez. 1, Sentenza n. 1606 del 15/03/1995 Cc. (dep. 30/05/1995) Rv. 201450 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine | Richiesta di riesame avanzata in tempi diversi da più coindagati - Arrivo degli atti relativi ai primi richiedenti, comprensivi anche di atti concernenti gli altri - Automatica decorrenza del termine per la decisione anche nei loro confronti - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine
Quando più coindagati raggiunti da provvedimenti applicativi di misura cautelare abbiano avanzato richieste di riesame in tempi diversi, l'arrivo all'organo cui è demandata la decisione sugli atti relativi ai primi richiedenti non vale a far decorrere, quantunque essi siano comprensivi di quelli concernenti gli altri, anche nei confronti di questi ultimi il termine fissato dall'art. 309, comma nono, cod.proc.pen., essendo necessario a tal fine che il Tribunale riceva o gli atti specificamente riguardanti costoro, ovvero notizia che tutti gli atti indispensabili al riesame anche nei loro riguardi sono già in suo possesso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)