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Sez. 1, Sentenza n. 2076 del 08/04/1998 Cc. (dep. 04/06/1998) Rv. 211120 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Trasmissione degli atti al tribunale del riesame - Termine - Comunicazione nei termini della avvenuta trasmissione degli atti rilevanti per la decisione con riferimento a riesame richiesto da altro indagato nel medesimo procedimento - Legittimità.
Stato
decisa il 1998-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211120-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

In tema di trasmissione degli atti al tribunale del riesame, il dovere di comunicazione degli elementi su cui è fondata la misura può ritenersi soddisfatto nel caso in cui l'autorità procedente abbia tempestivamente segnalato che tutti gli atti relativi alla posizione del ricorrente sono già stati trasmessi a seguito di altra richiesta di riesame proposta da un diverso indagato. La trasmissione degli atti, infatti, non risponde all'esigenza di assicurare la conoscenza degli elementi di accusa da parte della difesa - conoscenza pienamente assicurata dal distinto istituto del deposito degli atti a seguito della esecuzione della ordinanza coercitiva, a norma dell'art. 293, comma secondo, cod. proc. pen., come integrato dalla sentenza Corte cost. n. 192 del 1997 - ma a rendere effettiva la garanzia di un nuovo esame della questione cautelare, in tutti i suoi aspetti, dal tribunale del riesame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)