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Sez. 6, Sentenza n. 34802 del 01/07/2008 Cc. (dep. 08/09/2008) Rv. 241378 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Richiesta di riesame avanzata in tempi diversi da più coindagati - Arrivo degli atti relativi ai primi richiedenti, comprensivi anche di atti concernenti gli altri - Automatica decorrenza del termine per la decisione anche nei loro confronti - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241378-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

Il termine di dieci giorni entro il quale il Tribunale deve decidere sulla richiesta di riesame - pena la perdita di efficacia dell'ordinanza che applica la misura coercitiva - decorre dalla ricezione di tutti gli atti, e non solo di parte di essi, presentati dal P.M., ex art. 291 cod. proc. pen., a sostegno della richiesta della misura cautelare. Ne consegue che, nell'ipotesi di indagini con più soggetti sottoposti a misure coercitive, la ricezione degli atti dei primi coindagati che chiedono il riesame, ancorché comprensivi di quelli concernenti altri coindagati che abbiano richiesto il riesame in tempi successivi, non è utile a far decorrere il termine di cui all'art. 309 cod. proc. pen., nel senso che, a tal fine, il "dies a quo" decorre dal momento in cui il tribunale riceve gli atti specificamente riguardanti l'ultimo richiedente o, quanto meno, ha notizia che tutti gli atti indispensabili al riesame anche nei confronti di quest'ultimo siano già in suo possesso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente la comunicazione dell'ufficio procedente degli estremi necessari al rinvenimento degli atti già inviati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)