Sez. 3, Sentenza n. 2896 del 26/03/1999 (Rv. 524615 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Coadiutori nella coltivazione del fondo del soggetto titolare dei diritti (proprietario coltivatore confinante) - Spettanza - Esclusione - Configurazione di un'impresa familiare ex art. 230 bis cod. civ. - Irrilevanza.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
I diritti di prelazione e di riscatto agrario, stante la tassativa elencazione contenuta negli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971, non possono essere riconosciuti a coloro che coadiuvano il soggetto titolare degli stessi nella coltivazione del fondo che dà diritto alla prelazione (fondo confinante, di cui il prelazionante è proprietario), quali componenti della sua famiglia, anche se sia configurabile un'impresa familiare ai sensi dell'art. 230 - bis cod. civ., avendo questa rilevanza puramente interna e non anche esterna nei confronti del proprietario del fondo confinante, promittente alienante dello stesso. Consegue che l'esercizio del diritto di prelazione del proprietario confinante non ha effetto nei confronti degli altri componenti dell'impresa familiare coltivatrice (nel caso di specie non era applicabile l'art. 48 della legge n. 203 del 1982 mancando un rapporto agrario tra il promittente alienante e il prelazionante)
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48, Cod. Civ. art. 230 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)