Sez. L, Sentenza n. 3727 del 11/08/1977 (Rv. 387391 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - INVALIDITA ETICA - NOZIONE - GUARIGIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - INVALIDITA ETICA - NOZIONE - GUARIGIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Con l'espressione linguisticamente impropria di 'invalidita eticĂ si intende definire quella particolare Forma di invalidita prodotta da un collasso psichico di rilevante entita, che colpisce l'assicurato quale effetto conseguenziale di una grave infermita tumorale o, in genere, di altra malattia con prognosi letale, da cui lo stesso abbia appreso di essere afflitto. In tale ipotesi, qualora l'infermita che abbia determinato lo stato di depressione psichica si sia potuta curare, contrariamente alle normali aspettative, con esito positivo, e sempre necessario accertare, pur dovendosi considerare cessata la causa prima che aveva provocato la malattia mentale, se quest'ultima sia sicuramente venuta meno, potendo la stessa, una volta insorta, presentare degli sviluppi e delle manifestazioni del tutto autonomi rispetto all'infermita originaria, di tale gravita e Rilevanza da produrre, di per se soli, un vero e proprio stato di invalidita pensionabile ai sensi di legge. (Conf 1860/68, mass n 333820).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)