Sez. L, Sentenza n. 5453 del 20/10/1979 (Rv. 402037 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - INVALIDITA ETICA - NOZIONE - INFERMITA DETERMINANTE LO STATO DI DEPRESSIONE PSICHICA - CESSAZIONE - SVILUPPO AUTONOMO DELLA MALATTIA PSICHICA - ACCERTAMENTO - NECESSITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - INVALIDITA ETICA - NOZIONE - INFERMITA DETERMINANTE LO STATO DI DEPRESSIONE PSICHICA - CESSAZIONE - SVILUPPO AUTONOMO DELLA MALATTIA PSICHICA - ACCERTAMENTO - NECESSITA.*
Con l'espressione 'invalidita eticĂ si definisce quella particolare Forma d'invalidita prodotta da un collasso psichico di rilevante entita, che colpisce l'assicurato in conseguenza di una grave infermita tumorale o, in genere, di altra malattia con prognosi letale da cui lo stesso abbia appreso di essere affetto. In tale ipotesi, qualora l'infermita determinante lo stato di depressione psichica si sia, contrariamente alle normali aspettative, potuta curare con esito positivo, e sempre necessario accertare, pur dovendosi considerare cessata la causa prima della malattia psichica, se quest'ultima sia sicuramente venuta meno, potendo la stessa, una volta insorta, presentare sviluppi e manifestazioni del tutto autonomi rispetto all'infermita originaria, di tale gravita e Rilevanza da produrre, di per se soli, un vero e proprio stato d'invalidita pensionabile ai sensi di legge. (Conf 3727/77, mass n 387391; (Conf 1860/68, mass n 333820).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)