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Sez. L, Sentenza n. 2391 del 13/04/1984 (Rv. 434426 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - FIGLI - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITE RESIDUO DI POSSIBILITÀ DI LAVORARE E DI GUADAGNARE - RAPPORTO CON QUELLO EX ART. 10 DEL R.D.L. N. 636 DEL 1939.*
Stato
decisa il 1984-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434426-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - FIGLI - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITE RESIDUO DI POSSIBILITÀ DI LAVORARE E DI GUADAGNARE - RAPPORTO CON QUELLO EX ART. 10 DEL R.D.L. N. 636 DEL 1939.*

Ai fini della concessione della pensione di riversibilità in favore dei figli superstiti ed a carico del genitore assicurato presso l'i.N.P.S. o pensionato, impossibilitati, per gravi infermità, a dedicarsi ad un lavoro proficuo, non si richiede che costoro siano incapaci di svolgere, in assoluto, qualsiasi attività lavorativa, ma è sufficiente accertare che essi, a causa delle loro condizioni di salute, da porsi in relazione anche ai fattori oggettivi di natura ambientale ed economico-sociale, siano, in concreto, incapaci di applicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto, idoneo cioè a consentire loro di provvedere, in modo normale e non usurante, alle esigenze della vita. Detto accertamento opera, pertanto, con riferimento ad un limite residuo di possibilità di lavorare e di guadagnare più largo di quello previsto dall'art. 10 del R.d.l. n. 636 del 1939, per la concessione della pensione di Invalidità, dovendosi considerare la effettiva capacità e possibilità di impiego in tutte quelle occupazioni che siano almeno sufficienti a garantire il soddisfacimento delle normali esigenze di vita del soggetto. (V 2055/83, mass n 427367; (V 3877/68, mass n 337351).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. Legge 26/04/1957 num. 818 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)