Sez. 2, Sentenza n. 3877 del 04/12/1968 (Rv. 337351 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITA - IN FAVORE DI FIGLI A CARICO, INABILI AL LAVORO - INABILITA AL LAVORO - NOZIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITA - IN FAVORE DI FIGLI A CARICO, INABILI AL LAVORO - INABILITA AL LAVORO - NOZIONE.*
Per l'applicazione della norma contenuta dall'art 39 del DPR 26 1 aprile 1957 n. 818 - il quale richiede, ai fini del riconoscimento del diritto a pensione di riversibilita a figli viventi a carico ed inabili al lavoro, che questi si trovino, per grave infermita fisica o mentale, nella assoluta e permanente impossibilita di dedicarsi ad un proficuo lavoro - occorre accertare se, a cagione della grave infermita fisica o mentale, il soggetto che chiede di beneficiare della pensione di riversibilita non sia in grado, non gia di disimpegnare una qualsiasi mansione lavorativa, concepibile in via astratta anche in chi sia rimasto in possesso di una sia pur minima facolta fisica, bensi di applicarsi ad un lavoro contrassegnato dalla proficuita, e cioe dalla sua idoneita a produrre un certo guadagno che assicuri al soggetto il soddisfacimento delle fondamentali e primarie esigenze di vita. Al riguardo, occorre far capo alle condizioni soggettive della persona affetta dalla grave infermita fisica o mentale, nonche ai fattori ambientali, onde pervenire all'accertamento della possibilita o meno di impiegare l'inabile, in via di utilizzazione di una qualche sua residua e pur modestissima energia lavorativa, in un lavoro che gli procuri un certo frutto remunerativo, considerato nella prospettiva delle sue esigenze elementari di vita. Non puo aversi proficua attivita lavorativa quando questa sia svolta in condizioni del tutto particolari o in maniera usurante ovvero sia del tutto marginale e non utile. (V. N.1090-67, mass. N.327473 n.944-66, mass. N.321886).*
Riferimenti normativi: Legge 26/04/1957 num. 818 art. 19, Legge 26/04/1957 num. 818 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)