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Sez. U, Sentenza n. 14021 del 12/11/2001 (Rv. 550190 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - PENSIONI | Pensione già attribuita ad ex dipendente dell'Inail in virtù del pregresso rapporto con detto istituto - Controversia sul relativo trattamento - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Estensione alle domande dell'istituto intese alla ripetizione di somme indebitamente corrisposte - Necessità - Fattispecie non assoggettabile "ratione temporis" alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998.
Stato
decisa il 2001-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550190-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - PENSIONI

Le prestazioni concernenti il trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Inail trovano titolo direttamente nel cessato rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, la cui cognizione si estende altresì alle domande dello stesso istituto intese alla ripetizione di somme che si assumano indebitamente corrisposte per le suddette prestazioni (principio enunciato in relazione a fattispecie cui non era applicabile, in ragione dell'epoca di cessazione del rapporto, la disciplina di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 80 del 1998).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, DM 30/05/1969, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)