Sez. U, Sentenza n. 3059 del 15/03/1993 (Rv. 481401 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Ente pubblico non economico - Domanda proposta da un dipendente ancorché collocato a riposo relativa a forme di previdenza cosiddetta aziendale o interna - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Domande di ripetizione di somme erogate a titolo di pensione a carico delle forme di previdenza predette - Inclusione.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici
La domanda di un dipendente di ente pubblico non economico, ancorché collocato a riposo, relativa a forme di previdenza cosiddetta aziendale o interna, come la pensione "integrativa" a carico del Fondo di previdenza per il personale dell'I.N.P.S., è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto, essendo volta a far valere obbligazioni sostanzialmente retributive (cosiddetta retribuzione differita) sia pure con funzione previdenziale, trova titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, anziché in un autonomo rapporto previdenziale. Tale giurisdizione sussiste anche con riguardo a domande concernenti la ripetizione o la ripetibilità (ai sensi dell'art. 80 del R.D. n. 1422 del 1924 o dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989) di somme erogate (ed indebitamente percepite) a titolo di pensione a carico delle forme di previdenza predette, restando altresì irrilevante che l'indebito riguardi solo un elemento accessorio (come, nella specie, l'indennità integrativa speciale) della suindicata pensione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)