Sez. U, Sentenza n. 10928 del 20/10/1995 (Rv. 494297 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Ente pubblico non economico (SCAU) - Domanda proposta da un dipendente a riposo relativa a forme di previdenza cosiddetta aziendale o interna - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Domanda di ripetizione di somme erogate a titolo di pensione a carico delle forme di previdenza predette - Inclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
La domanda proposta da dipendente del Servizio per i Contributi Agricoli Unificati, ente pubblico non economico, ancorché collocato a riposo, relativa ad una forma di previdenza cosiddetta aziendale o interna - quale la pensione "integrativa" a carico del Fondo di previdenza per il personale dello S.C.A.U. medesimo - deve essere devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, siccome volta a far valere obbligazioni sostanzialmente retributive (cosiddetta retribuzione differita), sia pure con finzione previdenziale, e trovando titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, anziché in un autonomo rapporto previdenziale. Detta giurisdizione peraltro sussiste anche con riguardo a domande concernenti la ripartizione o la ripetibilità , ai sensi degli artt. 80 R.D. n. 1422 del 1924 o 52 legge n. 88 del 1989, di somme indebitamente erogate a titolo di pensione a carico delle forme di previdenza predette.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)