Sez. 3, Sentenza n. 18928 del 15/03/2017 Ud. (dep. 20/04/2017) Rv. 269911 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Obbligo, per chi opera nel settore, di acquisire informazioni circa la specifica normativa applicabile - Sussistenza - Buona fede - Rilevanza - Condizioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di rifiuti, chi opera nel settore è gravato dell'obbligo di acquisire informazioni circa la specifica normativa applicabile, sicché, qualora deduca la propria buona fede, non può limitarsi ad affermare di ignorare le previsioni di detta normativa, ma deve dimostrare di aver compiuto tutto quanto poteva per osservare la disposizione violata. (Nella specie, relativa a recupero e gestione di inerti senza autorizzazione ed in violazione delle prescrizioni, la Corte ha escluso la buona fede dell'imputato, cui erano note le violazioni riscontrate in azienda, giacché ne era legale rappresentante da un mese prima dell'accertamento ed aveva avuto, per mettersi in regola, un termine di pari durata rimasto inadempiuto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)