diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 10959 del 08/08/2001 (Rv. 548893 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Giudizi disciplinari - Procedimento dinanzi al Consiglio nazionale forense - Omessa comunicazione al ricorrente e alle altri parti dell'avviso dell'udienza di discussione - Conseguenza - Nullità della decisione.
Stato
decisa il 2001-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548893-01

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense, l'omessa comunicazione, al ricorrente ed alle altri parti, del provvedimento con cui è stata fissata la seduta con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la seduta avrà luogo (art. 61, quinto comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37), costituendo grave violazione dell'esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio, determina la nullità della seduta stessa e degli atti successivi e dipendenti, compresa la decisione del Consiglio nazionale forense.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 61 com. 5, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)