Sez. 1, Sentenza n. 3248 del 11/05/1983 (Rv. 428145 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA OLTRE IL BIENNIO - ILLICEITÀ - RESPONSABILITÀ DELLE P.A. - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE - CRITERI.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA OLTRE IL BIENNIO - ILLICEITÀ - RESPONSABILITÀ DELLE P.A. - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE - CRITERI.*
Mentre il soggetto passivo dell'obbligazione concernente il pagamento dell'indennità di espropriazione va individuato sulla base del relativo decreto, il soggetto tenuto al risarcimento per l'illegittima occupazione dell'immobile è quello che si è reso autore dello illecito, da identificarsi alla stregua delle leggi e degli Atti amministrativi in base ai quali si è avuta l'attuazione dell'opera pubblica. (nella specie il proprietario, in conseguenza della sopravvenuta illegittimità del termine biennale di occupazione di un suo terreno destinato alla costruzione di una scuola media, eseguita dal genio civile ai sensi della legge 28 luglio 1967 n. 641, aveva convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni il ministro dei lavori pubblici. La sentenza della Corte d'appello che aveva respinto la domanda in quanto la legittimazione spettava alla regione, alle cui dipendenze, prima della scadenza del biennio, erano stati trasferiti gli uffici del genio civile (d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8) è stata cassata con rinvio per la necessaria indagine sugli Atti amministrativi relativi alla vicenda - da interpretarsi alla luce sia del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 e, in particolare dell'art. 12 in relazione agli artt. 2 e 8, sia della legge 28 luglio 1967 n. 641 per quanto concerneva la residua Competenza dello stato in ordine alla edilizia scolastica - per stabilire se l'attività di costruzione e quindi l'illecito derivante dalla protrazione illegittima dell'occupazione fosse riferibile alla regione o al ministero dei lavori pubblici). (Conf 6159/82, mass n 423842; (Conf 3373/81, mass n 413956; (Conf 6494/80, mass n 410259; (Conf 6452/80, mass n 410208).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 28/07/1967 num. 641 art. 1, Legge 28/07/1967 num. 641 art. 17, DPR 15/01/1972 num. 8 art. 2, DPR 15/01/1972 num. 8 art. 8, DPR 15/01/1972 num. 8 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 13/08/1975 num. 376 art. 17, Legge 16/10/1975 num. 492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)