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Sez. 1, Sentenza n. 6452 del 13/12/1980 (Rv. 410208 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE - OCCUPAZIONE DI UN TERRENO PER L'ESECUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - ILLICEITA - RESPONSABILITA DELL'ENTE AUTORE DELL'ILLECITO - FATTISPECIE (RIPRISTINO E RISISTEMAZIONE DI UNA STRADA COMUNALE, DISTRUTTA DALLA GUERRA, DA PARTE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - UTILIZZAZIONE DI TERRENI PRIVATI).*
Stato
decisa il 1980-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410208-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE - OCCUPAZIONE DI UN TERRENO PER L'ESECUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - ILLICEITA - RESPONSABILITA DELL'ENTE AUTORE DELL'ILLECITO - FATTISPECIE (RIPRISTINO E RISISTEMAZIONE DI UNA STRADA COMUNALE, DISTRUTTA DALLA GUERRA, DA PARTE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - UTILIZZAZIONE DI TERRENI PRIVATI).*

L'apprensione di un terreno di proprieta privata occorrente per l'esecuzione di un'opera pubblica, non legittimata da previi procedimenti ablatori (di occupazione di urgenza o di espropriazione), costituendo un'attivita materiale sine titulo lesiva di diritti soggettivi, integra un comportamento illecito ai sensi dell'art 2043 cod civ e la relativa responsabilita, dato il carattere personale della responsabilita extracontrattuale, grava sull'ente autore dell'illecito, senza possibilita di trasferirla su altri soggetti, anche se beneficiari dell'opera pubblica. (nella specie il ministero dei lavori pubblici, tenutovi ex lege, aveva proceduto, su richiesta del comune interessato, al ripristino ed alla risistemazione di una strada comunale distrutta dagli eventi bellici, mediante l'utilizzazione di aree di privati, senza prima ottenere un provvedimento ablatorio). (V 1206/79, mass nn 397422, 397423; (V 2852/78, mass n 392274; (V 1577/77, mass n 385289; (V 883/74, mass n 368781).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)