Sez. 5, Sentenza n. 9309 del 11/06/2003 (Rv. 564117 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Applicazione - Condizioni - Oggetto dell'attività di smaltimento - Rifiuti urbani e assimilati - - Idoneità delle aree a produrre tali rifiuti - Sussistenza - Difetto di tali condizioni - Doppia imposizione - Affermazione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
La tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, ai sensi degli artt. 58, 60 e 62 D.Lgs. n. 507 del 1993, attiene soltanto allo smaltimento dei rifiuti "urbani" e di quelli che rientrano nelle "tipologie assimilate" ad essi, ai sensi delle previsioni regolamentari, ed è dovuto unicamente in caso di idoneità delle aree detenute, a produrre tali rifiuti. Pertanto, nell'ipotesi di non idoneità di tali aree a produrre rifiuti urbani e assimilati, accertata con le modalità stabilite dall'art. 62, comma secondo, D.Lgs. n. 507, cit., l'applicazione della tassa urta contro il divieto di doppia imposizione, ove il contribuente proceda allo smaltimento dei rifiuti soggetti alla deroga di cui al secondo comma dell'art. 62 cit., a sue spese e cura.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 58, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 60, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)