diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13316 del 29/11/1999 (Rv. 531647 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Superfici destinati ad attività commerciali produttive di rifiuti speciali - Provvedimento comunale di assimilazione di tali superfici a quelle produttive di rifiuti urbani - Requisiti - Onere di specificazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali ai fini dell'assimilazione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531647-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nel vigore del d.P.R. n. 915 del 1982 e degli artt. 268 e segg. del R.D. n. 1175 (ed in particolare dell'art. 270, come sostituito dall'art. 21 del citato d.P.R.), la dichiarazione comunale di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, che costituisce l'indeclinabile presupposto per l'assoggettamento delle superfici di locali ed aree destinati allo svolgimento di attività commerciali (o di servizi) nei quali si producano rifiuti speciali e deve essere adottata in base ai criteri generali stabiliti con la deliberazione adottata il 27 luglio 1984 dal Comitato Interministeriale nominato ai sensi dell'art. 5 del suddetto d.P.R. n. 915 del 1982, implica la concreta individuazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti speciali, perché solo in tal modo è possibile valutare se l'assimilazione comporti o meno rischi per la salvaguardia della salute pubblica e dell'assetto ambientale. Ne consegue che la previsione di un regolamento comunale che si limiti a considerare assoggettabili alla tassa i locali "ad uso di complessi industriali e commerciali......con esclusione dei soli locali di lavorazione", senza alcuna specificazione in ordine alla qualità e quantità dei rifiuti speciali, non può essere reputata idonea a concretare la dichiarazione di assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani (in applicazione di tali principi la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto idonea la suddetta formulazione del regolamento comunale, nell'erroneo presupposto che il comune non avesse l'onere di specificazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali).

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 21, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 270 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)