Sez. 1, Sentenza n. 121 del 15/01/1973 (Rv. 361876 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - CONCESSIONI RECIPROCHE DI DIRITTI AD AEDIFICANDUM - AGEVOLAZIONE TRIBUTARIA EX ART 9 DEL RD N 3269 DEL 1923 - INAPPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - CONCESSIONI RECIPROCHE DI DIRITTI AD AEDIFICANDUM - AGEVOLAZIONE TRIBUTARIA EX ART 9 DEL RD N 3269 DEL 1923 - INAPPLICABILITA.*
Nel caso di concessioni reciproche di diritti ad aedificandum si verifica la trasformazione di un determinato e quantificato diritto di superficie, che prima invece si estendeva in maniera potenziale su tutta la cosa indivisa ed era limitato solo dal concorso delle quote altrui, con la conseguenza che in tale ipotesi non spetta l'agevolazione tributaria prevista dalla legge 2 luglio 1949, n 408, per l'acquisto di aree fabbricabili. (Conf 2988/71, mass n 354266).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 9, Cod. Civ. art. 952
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)