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Sez. 1, Sentenza n. 2988 del 23/10/1971 (Rv. 354266 - 01)

DIRITTI REALI - SUPERFICIE - COSTITUZIONE - CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - TRASFERIMENTO DI DIRITTI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONCESSIONE RECIPROCA AD AEDIFICANDUM - ESCLUSIONE - AGEVOLAZIONE EX LEGGE N 408 DEL 1949 - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1971-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354266-01

DIRITTI REALI - SUPERFICIE - COSTITUZIONE - CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - TRASFERIMENTO DI DIRITTI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONCESSIONE RECIPROCA AD AEDIFICANDUM - ESCLUSIONE - AGEVOLAZIONE EX LEGGE N 408 DEL 1949 - INAPPLICABILITA.*

La Costituzione del diritto di superficie realizza un trasferimento di diritti solo quando sorge su cosa completamente altrui, dalla quale viene distaccata una componente del diritto di proprieta, per essere attribuita ad altri. Nel caso di concessione reciproca di diritti ad aedificandum si ha, invece, la trasformazione di un determinato e quantificato diritto di superficie che prima si estendeva in maniera potenziale su tutta la cosa indivisa ed era limitato solo dal concorso delle quote ideali altrui; di talche, in tale fattispecie, non spetta l'agevolazione tributaria prevista dalla legge 2 luglio 1949 n 408 per l'acquisto di aree edificabili. (Conf 255'70, mass n 345096).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)