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Sez. 1, Sentenza n. 9900 del 23/11/1994 (Rv. 488771 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese per gli anni solari successivi - Illegittimità - Fondamento - Art. 10 e 12 della Direttiva CEE 17 luglio 1969 n. 335 - Rilevanza.
Stato
decisa il 1994-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488771-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

La tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese anche per ogni anno solare successivo alla iscrizione (cosiddetta tassa di "rinnovo") siccome prevista dall'art. 3, diciannovesimo comma, del D.L. 9 dicembre 1984 n. 853 (convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 17) è illegittima atteso che, non essendovi alcun riferimento tra il costo del servizio e la tassa, dovuta, per la sola esistenza in vita della società in misura pari a quella dovuta per la iscrizione, si pone in contrasto con il dettato degli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio C.E.E. del 17 luglio 1969 n. 335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, nella interpretazione datane - con efficacia vincolante per il giudice italiano - dalla Corte di Giustizia C.E.E. con sentenza 20 aprile 1993 (in cause 71/91 e 178/91).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3, Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)