Sez. 1, Sentenza n. 10663 del 29/11/1996 (Rv. 500916 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Iscrizione delle Società nel registro delle imprese - Tassa di concessione governativa per gli anni solari successivi all'iscrizione - Illegittimità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
La tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle Società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla prima iscrizione, di cui all'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853 (convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 17) e successive modificazioni, non era, ancor prima della sua espressa abrogazione ad opera dell'art. 61 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito in legge 29 ottobre 1993 n. 427), dovuta, stante il contrasto fra la sua disciplina e gli artt. 10 e seguenti della Direttiva comunitaria n. 395/69, come interpretata dalla Corte di Giustizia attraverso la sentenza del 20 aprile 1993 immediatamente vincolante per il giudice nazionale. Essa non era, infatti, ascrivibile fra i diritti di carattere remunerativo (fatti invece salvi dalla direttiva), ma possedeva - al contrario - tutti i caratteri di una imposizione sulla ricchezza.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3, Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 61, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)