Sez. 1, Sentenza n. 10344 del 22/11/1996 (Rv. 500737 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa di concessione governativa per l'iscrizione della società nel registro delle imprese per gli anni solari successivi - Illegittimità per contrasto con artt. 10 e 12 della Direttiva del Consiglio C.E.E. 17 luglio 1969.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
La tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle Società nel registro delle imprese per ogni anno successivo alla prima iscrizione, di cui all'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853 (convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 17) e successive notificazioni, è illegittima atteso che, non essendovi alcun nesso fra il costo del servizio e la tassa come dovuta per la sola esistenza in vita della Società in misura pari a quella dovuta per l'iscrizione, si pone in contrasto con il dettato degli artt. 10 e 12 della Direttiva del Consiglio C.E.E. del 17 luglio 1969 n. 335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, nell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia C.E.E. con sentenza 20 aprile 1993; contrasto che comporta la disapplicazione diretta della normativa interna.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3, Legge 17/02/1985 num. 17 art. 17, Legge 29/09/1988 num. 291, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 61, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)