Sez. 1, Sentenza n. 7856 del 27/08/1996 (Rv. 499366 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Iscrizione delle società nel registro delle imprese - Tassa di concessione governativa per gli anni solari successivi - Illegittimità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
La tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla prima iscrizione, di cui all'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853 (convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 17) e successive modificazioni, deve ritenersi illegittima anche per il periodo precedente la sua espressa abrogazione ad opera dell'art. 61 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331 (convertito in legge 29 ottobre 1993 n. 427), ponendosi in contrasto con il dettato degli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio C.E.E. del 17 luglio 1969 n. 335, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali, nella interpretazione datane dalla Corte di Giustizia C.E.E. con sentenza 20 aprile 1993.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3, Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 61, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)