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Sez. U, Sentenza n. 1382 del 23/02/1990 (Rv. 465490 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - DETERMINAZIONI E CRITERI - DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA - REVOCA DI UNA SOVVENZIONE ACCORDATA AL PRIVATO PER VIZI DI LEGITTIMITÀ DELLA SOVVENZIONE O PER CONTRASTO CON IL PUBBLICO INTERESSE - CONSEGUENZA - AFFIEVOLIMENTO DEI DIRITTI SOGGETTIVI COSTITUITI - TUTELA DEGLI INTERESSI LEGITTIMI - DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1990-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465490-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - DETERMINAZIONI E CRITERI - DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA - REVOCA DI UNA SOVVENZIONE ACCORDATA AL PRIVATO PER VIZI DI LEGITTIMITÀ DELLA SOVVENZIONE O PER CONTRASTO CON IL PUBBLICO INTERESSE - CONSEGUENZA - AFFIEVOLIMENTO DEI DIRITTI SOGGETTIVI COSTITUITI - TUTELA DEGLI INTERESSI LEGITTIMI - DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

L'atto, con il quale la pubblica amministrazione revochi una sovvenzione accordata al privato (nella specie, contributo nel pagamento di interessi su mutuo, concesso dall'unire in favore di un'azienda agricola per l'incremento di allevamento equino), sulla base del riscontro di vizi di legittimità del proprio precedente provvedimento, ovvero del suo contrasto con il pubblico interesse, integra espressione di poteri discrezionali di autotutela, e, pertanto, è idoneo ad affievolire i diritti soggettivi costituiti con detto precedente provvedimento, che restano degradati ad interessi legittimi, come tali tutelabili davanti al giudice amministrativo. (V 3600/86, mass n 446520; (V 1611/76, mass n 380376).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)