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Sez. L, Sentenza n. 978 del 07/02/1985 (Rv. 439130 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO - NUOVA OCCUPAZIONE DELL'ASSICURATO, NON PIÙ IDONEO ALL'ABITUALE ATTIVITÀ LAVORATIVA, COMPORTANTE UN NOTEVOLE DECLASSAMENTO GERARCHICO E PROFESSIONALE - PRINCIPIO DELLA NON CONFACENZA VIGENTE IN TEMA DI PENSIONE DI INVALIDITÀ - APPLICABILITÀ ALL'AGENTE AUTOFERROTRANVIARIO ACCETTANTE, IN ALTERNATIVA ALL'ESONERO, MANSIONI INFERIORI COMPATIBILI CON LE SUE CONDIZIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439130-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO - NUOVA OCCUPAZIONE DELL'ASSICURATO, NON PIÙ IDONEO ALL'ABITUALE ATTIVITÀ LAVORATIVA, COMPORTANTE UN NOTEVOLE DECLASSAMENTO GERARCHICO E PROFESSIONALE - PRINCIPIO DELLA NON CONFACENZA VIGENTE IN TEMA DI PENSIONE DI INVALIDITÀ - APPLICABILITÀ ALL'AGENTE AUTOFERROTRANVIARIO ACCETTANTE, IN ALTERNATIVA ALL'ESONERO, MANSIONI INFERIORI COMPATIBILI CON LE SUE CONDIZIONI - ESCLUSIONE.*

Il principio secondo cui, in tema di pensione d'Invalidità, non può ritenersi confacente alle attitudini dell'assicurato, non più idoneo all'abituale attività lavorativa, quella nuova occupazione che, pur essendo adeguatamente remunerativa, comporti un notevole declassamento sotto il profilo gerarchico e professionale, con pregiudizio degli sviluppi di carriera, non può essere invocato ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione d'Invalidità in favore dell'agente autoferrotranviario che, essendo divenuto fisicamente inabile al servizio nelle funzioni proprie della qualifica rivestita, abbia, in alternativa all'esonero, accettato, ai sensi dell'art. 27, lett. B), dell'allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, mansioni inferiori compatibili con le sue condizioni. Invero, secondo la speciale disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, che non trova deroga da parte della legge n. 300 del 1970 neppure in materia di dequalificazione ed assegnazione a mansioni inferiori (artt. 26 e 27 dell'allegato citato), la cessazione dal servizio, alla quale è inscindibilmente connesso il diritto alla pensione d'Invalidità, non può conseguire al venir meno dell'idoneità fisica all'espletamento delle mansioni proprie della qualifica rivestita ove siano disponibili posti che comportino lo svolgimento di mansioni compatibili con le mutate condizioni fisiche dell'agente, che a tali diverse mansioni è assegnato con provvedimento dell'azienda avente carattere obbligatorio e non già caritativo. (V 3483/83, mass n 428365; (V 4612/82, mass n 422583; (V 1578/81, mass n 412239; (V 1517/79, mass n 397867).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 12, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 40 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)