Sez. 1, Sentenza n. 4986 del 13/10/1998 Cc. (dep. 14/12/1998) Rv. 212065 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Mancata trasmissione di atti al tribunale della libertà - Conseguenze - Perdita di efficacia della misura - Condizioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
In sede di impugnazione della ordinanza cautelare, la sanzione della inefficacia della misura non scaturisce in ogni caso di incompleta trasmissione degli atti al tribunale del riesame (o dell'appello), ma solo quando i detti atti, comprensivi dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, rimessi al g.i.p. nella loro interezza, pervengano al tribunale solo in parte. Dal coordinato disposto dei commi 5 e 10 dell'art.309 c.p.p., deriva, infatti, che la perdita di efficacia del provvedimento custodiale consegue solo al caso di mancato invio al tribunale di tutti gli atti a suo tempo trasmessi al g.i.p.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)